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Sez. L, Sentenza n. 7928 del 27/10/1987 (Rv. 455677 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI SCAU - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 9 DEL 1963 - OPERATIVITÀ RETROATTIVA - CONSEGUENZE - COLTIVATORE DIRETTO DI FONDI CON FABBISOGNO ANNUO COMPLESSIVO DI MANO D'OPERA NON SUPERIORE A 103 GIORNATE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DELLO SCAU - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455677-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI SCAU - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 9 DEL 1963 - OPERATIVITÀ RETROATTIVA - CONSEGUENZE - COLTIVATORE DIRETTO DI FONDI CON FABBISOGNO ANNUO COMPLESSIVO DI MANO D'OPERA NON SUPERIORE A 103 GIORNATE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DELLO SCAU - LEGITTIMITÀ.*

In materia di iscrizione negli elenchi nominativi dello S.C.a.U., le Disposizioni della legge che hanno previsto l'iscrizione stessa esclusivamente in favore di quei coltivatori diretti che risultino coltivare fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera superiore a 103 giornate, così elevando il limite precedente di trenta giornate già posto dalla previgente legge n. 1047 del 1957 - si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della cit. Legge n. 9 del 1963 risultino già iscritti negli appositi elenchi dello S.C.a.U., con la conseguenza che, ove essi non raggiungano il nuovo, più rigoroso, limite suddetto, è legittima la loro cancellazione, atteso che l'iscrizione si risolve in un accertamento allo stato, produttivo di effetti contingenti e soggetto a revisione al modificarsi delle circostanze e dei requisiti che ne condizionano la sussistenza. (V 4971/84, mass n 436276).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 1, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)