Sez. L, Sentenza n. 4371 del 25/07/1984 (Rv. 436276 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI SCAU - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - OPERATIVITÀ RETROATTIVA - CONSEGUENZE - COLTIVATORE DIRETTO DI FONDI CON FABBISOGNO DI MANO D'OPERA SUPERIORE A 30 GIORNATE MA INFERIORE A 104 - INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI SCAU - SUSSISTENZA - FUNZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI SCAU - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963 - OPERATIVITÀ RETROATTIVA - CONSEGUENZE - COLTIVATORE DIRETTO DI FONDI CON FABBISOGNO DI MANO D'OPERA SUPERIORE A 30 GIORNATE MA INFERIORE A 104 - INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI SCAU - SUSSISTENZA - FUNZIONE.*
Mentre, di norma, la nuova legge disciplina ex nunc gli effetti in itinere del fatto genetico dell'obbligazione in atto oltre quelli futuri, essa può anche disporre, sia pure per implicito, nel senso di influire sullo stesso fatto genetico senza perciò porsi in contrasto col disposto dell'art. 11 delle preleggi. Pertanto, in materia di iscrizione negli elenchi nominativi SCAU, avendo l'art. 23 della legge n. 9 del 1963 (con la quale è stata prevista l'iscrizione stessa esclusivamente in favore di quei coltivatori diretti che risultano coltivare fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera superiore a 103 giornate, così elevandosi il limite di trenta giornate già posto dalla previgente legge n. 1047 del 1957) stabilito che gli assicurati nei cui confronti, per effetto delle nuove Disposizioni, viene meno l'Obbligo assicurativo sono ammessi alla prosecuzione volontaria, se ne desume la ritenuta operatività retroattiva di tali Disposizioni concernenti la descritta modificazione dei presupposti condizionanti detto Obbligo, con la conseguenza che il coltivatore diretto di fondi con fabbisogno superiore a 30 giornate, ma inferiore a 104, può far valere l'interesse all'iscrizione negli elenchi SCAU, unicamente al fine di richiedere la prosecuzione volontaria del rapporto assicurativo, consentita dalla menzionata disposizione transitoria. (V 4905/81, mass n 415639; (V 4374/81, mass n 415069).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 1, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)