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Sez. 4, Sentenza n. 242 del 28/04/1988 Ud. (dep. 12/01/1989) Rv. 180132 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ASSOLUZIONE DUBITATIVA IN GRADO DI APPELLO - RICORSO DEL SOLO IMPUTATO - DECLARATORIA DI AMNISTIA - ESAME DEGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180132-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ASSOLUZIONE DUBITATIVA IN GRADO DI APPELLO - RICORSO DEL SOLO IMPUTATO - DECLARATORIA DI AMNISTIA - ESAME DEGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di effetti civili della sentenza penale, qualora il giudice dell'appello, riformando la decisione (di condanna) di primo grado, abbia assolto l'imputato con formula dubitativa e, sulla (sola) impugnazione di costui, la Corte di Cassazione applichi il provvedimento di amnistia, dichiarando per tal causa estinto il reato, non si fa luogo all'esame del ricorso agli effetti civili, ai sensi dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, in quanto la decisione di appello pose nel nulla le statuizioni civili della sentenza di primo grado. (V mass n 157736; (Conf mass n 143964, e in rif.).*

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)