Sez. 5, Sentenza n. 550 del 02/10/1979 Ud. (dep. 18/01/1980) Rv. 143964 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N 405 - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SOLI EFFETTI CIVILI - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N 405 - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SOLI EFFETTI CIVILI - PRESUPPOSTI.*
Non si procede all'esame del ricorso per Cassazione ai limitati effetti di cui all'art 12 legge 3 agosto 1978, n 405 quando, sebbene in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento in favore della parte civile, il giudice di appello abbia rigettato la domanda di risarcimento assolvendo l'imputato per insufficienza di prove sul nesso di causalita, senza che la parte civile se ne sia doluta ricorrendo per Cassazione, come e ora consentito dagli artt 23 e 195 cod proc pen, modificati dalle sentenze della Corte costituzionale n 1 del 1970 e n 29 del 1972.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)