Sez. L, Sentenza n. 11924 del 13/05/2008 (Rv. 603282 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Blocco delle pensioni di anzianità disposto dal d.l. n. 553 del 1994 e dal d.l. n. 654 del 1994 - Diritto alla revoca della domanda di pensionamento e alla riammissione in servizio previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 754 del 1994 - Condizioni - Applicabilità ai soli dipendenti pubblici rimasti coinvolti nel blocco delle pensioni - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In materia di blocco delle pensioni di anzianità nel pubblico impiego, l'art. 13, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha attribuito ai dipendenti pubblici che avessero presentato domanda di pensionamento ai sensi del d.l. n. 553 del 1994 o del d.l. n. 654 del 1994, il diritto potestativo della revoca delle dimissioni indipendentemente dall'intervenuta accettazione dell'amministrazione purché non fosse ancora intervenuta la cessazione dal servizio, ovvero, ove il dipendente fosse cessato dal servizio in data successiva al 28 settembre 1994, il diritto alla riammissione, con conservazione della continuità del rapporto, dell'anzianità e del trattamento retributivo pur in assenza della prestazione, nell'intento di rendere costituzionalmente compatibile - come riconosciuto da Corte cost. n. 324 del 1999 - le norme sul blocco dei pensionamenti anticipati rispetto alle posizioni di coloro che, coinvolti dalla normativa, non avrebbero potuto rientrare in servizio ovvero non avrebbero percepito il trattamento pensionistico fino all'adozione della nuova disciplina organica dei pensionamenti - di contenuto ignoto alla data della domanda - (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della norma speciale - e dei correlati benefici sulla continuità del rapporto e sulla retribuzione - al dipendente che aveva presentato domanda di pensionamento nel 1993, anteriormente all'emissione dei citati decreti legge, ed era già stato regolarmente collocato in pensione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/09/1994 num. 553, Decreto Legge 26/11/1994 num. 654, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 8 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)