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Sez. L, Sentenza n. 2178 del 25/02/2000 (Rv. 534438 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Blocco disposto dal D.L. 28 settembre 1994 n. 553 - Eccezioni al blocco introdotte dal successivo D.L. 26 novembre 1994 n. 654 per i lavoratori richiedenti il pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 ovvero già in situazione di preavviso alla stessa data del 28 settembre 1994 - Mancata conversione del primo decreto e sostituzione del secondo ad opera dell'art. 13 legge 23 dicembre 1994 n. 724, con salvezza degli effetti di entrambi i precedenti decreti - Conseguenze - Retroattività delle previsioni di eccezione al blocco - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534438-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In materia di blocco delle pensioni di anzianità disposto dall'art. 1 del D.L. 28 settembre 1994 n. 553 (non convertito ed i cui effetti sono rimasti salvi ex art. 13 della legge 23 dicembre 1994 n. 724), le previsioni eccettuative introdotte dall'art. 1, quarto comma, del D.L. 26 novembre 1994 n. 654 (abrogato dallo stesso art. 13 legge n. 724 del 1994 con uguale previsione di salvezza degli effetti) per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994, ovvero si trovino in situazione di preavviso alla stessa data del 28 settembre 1994, non hanno - in base al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi - alcuna efficacia retroattiva; pertanto, per i soggetti favoriti da tali previsioni di eccezione al blocco, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si realizza solo con l'entrata in vigore del predetto D.L. n. 654 del 1994. Nè può assumere rilevanza, ai fini di una diversa decorrenza, la successiva disciplina dettata dal citato art. 13 legge n. 724 del 1994, che - dopo aver confermato al primo comma la sospensione dei trattamenti di anzianità - esclude dal blocco, al quarto comma, anche i medesimi lavoratori già considerati dal D.L. n. 654 del 1994, posto che tale disciplina, sia nella parte limitativa che in quella eccettuativa, opera esclusivamente a decorrere dal 1 gennaio 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/09/1994 num. 553 art. 1, Decreto Legge 26/11/1994 num. 654 art. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)