Sez. 2 - , Ordinanza n. 10888 del 07/05/2018 (Rv. 648242 - 01)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Regione Piemonte - Uccisione di fauna selvatica in violazione della disciplina sulla caccia - Pagamento sanzione in misura ridotta - Conseguenza - Acquisizione proprietà capo abbattuto da parte del cacciatore - Esclusione - Fattispecie.
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI
In caso di illecita uccisione di un capo diverso, per specie o sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati di cui alla fattispecie contenuta nell'art. 53, comma 1, lett. p), l.r. Piemonte n. 70 del 1996, poi abrogata dalla l.r. Piemonte n. 5 del 2012, il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 l. n. 689 del 1981, non comporta che il responsabile della violazione amministrativa acquisti la proprietà dell'animale abbattuto, il quale continua a fare parte del patrimonio indisponibile dello Stato. (Nella specie, veniva in rilievo l'illegittimo abbattimento di un camoscio maschio in un giorno nel quale era consentita la sola caccia di esemplari femmine).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 04/09/1996 num. 70 art. 53 com. 1 lett. P, Legge Reg. Piemonte 04/09/1996 num. 70 art. 53 com. 2, Legge Reg. Piemonte 04/05/2012 num. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)