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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29709 del 12/12/2017 (Rv. 646543 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Esercizio venatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646543-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI

In tema di sanzioni amministrative in materia di caccia, rientrano nell’esercizio venatorio non solo l’attività di abbattimento della fauna selvatica, ma anche condotte quali ispezioni, appostamenti e sopralluoghi, dirette a rendere possibile l’evento ultimo satisfattivo per il cacciatore, consistente nell’uccisione della preda, purché il soggetto sia in grado di prontamente accedere a strumenti idonei all’uopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso l’esercizio di attività venatoria da parte di un cacciatore sorpreso all’interno di un bosco, oltre l’orario consentito e con il fucile carico, sulla scorta dell’affermazione - sfornita di riscontro probatorio - per cui lo stesso stava semplicemente rientrando verso la propria autovettura).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)