Sez. 1, Sentenza n. 12870 del 29/11/1991 (Rv. 474832 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Giudizio di Cassazione - Elezione di domicilio in Roma presso il difensore del ricorrente - Morte del medesimo - Mancata sostituzione - Cancelleria - Adempimenti in relazione al predetto evento - Sussistenza - Esclusione - Interruzione del processo - Esclusione - Violazione del diritto di difesa e contrasto con l'art. 24 della Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
Nel giudizio di Cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso cui sia stato eletto domicilio in Roma (art. 306, secondo comma, cod. proc. civ.), senza che la parte ne abbia provveduto alla sostituzione (nella specie, la notizia del decesso era stata acquisita dall'ufficiale giudiziario recatosi a notificare l'avviso di fissazione di udienza), la cancelleria non è tenuta ad alcun adempimento, atteso che il procedimento di Cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 299, 300 e 301 cod. proc. civ., e che la morte del difensore si pone come un rischio che fa carico alla parte. Tale principio manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, in quanto, avanti alla Corte di Cassazione, la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, sicché la discussione orale in udienza non ha per lui che un valore complementare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)