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Sez. 2, Sentenza n. 308 del 11/01/2002 (Rv. 551496 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Mandato defensionale conferito a più difensori - Assenza di uno di essi - Istanza di rinvio - Rigetto - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento - Ufficialità del giudizio di legittimità ed esistenza di pluralità di difensori.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551496-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

Nel giudizio per cassazione, in caso di mandato defensionale conferito a più avvocati, non viola di per sè il diritto di difesa della parte il rigetto dell'istanza di rinvio della discussione, fatta pervenire da un difensore a causa della propria certificata infermità; ciò non solo e non tanto per il carattere di officialità di detto giudizio (il cui svolgimento non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione, giacché la prospettazione delle ragioni delle parti è interamente affidata all'atto scritto contenente il ricorso - o il controricorso -), quanto per l'esistenza, appunto, di una pluralità di difensori, per i quali si presume che il mandato defensionale, conferito con la procura, sia disgiunto in assenza di un'espressa, diversa manifestazione di volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)