Sez. L, Sentenza n. 16780 del 17/07/2009 (Rv. 609605 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Infortuni sul lavoro - Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Sussistenza - Conseguenza - Sottrazione della controversia alla sospensione dei termini processuali nei periodo feriale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In materia di infortuni sul lavoro, l'azione di regresso esperita dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro in base agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ricade, attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, a norma dell'art. 444 cod. proc. civ., sicché la relativa controversia è sottratta alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)