Sez. L, Sentenza n. 4614 del 08/08/1979 (Rv. 401132 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE - COMPOSIZIONE - DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - COMPOSIZIONE DIVERSA DEL COLLEGIO DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO PER ADEMPIMENTI ISTRUTTORI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE - COMPOSIZIONE - DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - COMPOSIZIONE DIVERSA DEL COLLEGIO DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO PER ADEMPIMENTI ISTRUTTORI - IRRILEVANZA.*
La composizione dei collegi giudicanti e disposta dal Presidente dell'ufficio giudiziario, secondo le esigenze dell'ufficio stesso, e la circostanza che il collegio, cui e stata rimessa la causa per la decisione, sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullita della decisione emessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)