Sez. 3, Sentenza n. 1519 del 05/03/1984 (Rv. 433604 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMMODIFICABILITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMMODIFICABILITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, sicché unicamente la successiva diversa composizione dell'organo decidente (e non pure quella limitata alle sole precedenti udienze di trattazione) può dar luogo a nullità della sentenza. (V 4362/81, mass n 415049; (V 4614/79, mass n 401132; (V 2740/79, mass n 399050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)