Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 settembre 1985, causa 192/83
Epigrafe
Sentenza della Corte
19 settembre 1985
Nella causa 192/83,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Yannos Kranidiotis, consigliere speciale presso il ministero degli affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val-Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dal sig. Bernhard Jansen, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del medesimo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda d'annullamento del regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1615, che modifica il regolamento n. 1602/82, il quale stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto, nonché del regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1618, che fissa, per la stagione 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, Ť. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 27 febbraio 1985,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 settembre 1983, la Repubblica ellenica ha proposto, a norma dell'art. 173, 1o comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1615, che modifica il regolamento n. 1602/82, il quale stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori (GU L 159, pag. 48), e del regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1618, che fissa per la stagione 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 159, pag. 52), nella parte in cui esso riguarda la fissazione dell'aiuto alla produzione di concentrati di pomodori e di pesche sciroppate.
SENTENZA › Sull'ambito e sull'oggetto della lite
punto 2
Onde determinare il contesto giuridico della lite, va ricordato che il regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516 (GU L 73, pag. 1), ha coordinato il complesso delle disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che, a norma dell'art. 20 di detto regolamento, la gestione dell'organizzazione di mercato è affidata alla Commissione, la quale provvede secondo il regime detto del « comitato di gestione ». Col regolamento 30 maggio 1978, n. 1152 (GU L 144, pag. 1), il Consiglio ha completato detta organizzazione con l'aggiunta, al regolamento n. 516/77, di vari nuovi articoli, 3 bis — 3 quater, i quali istituiscono un regime di aiuti alla produzione di taluni prodotti, fra cui i concentrati di pomodori e le pesche sciroppate. Secondo la motivazione di detto regolamento, tale regime ha lo scopo di « rendere più competitivi i prodotti comunitari adottando le misure necessarie perché possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori ».
punto 3
A norma dell'art. 3 bis, il regime di aiuto è basato su contratti che vincolano i produttori ed i trasformatori. Per le consegne effettuate a norma di tali contratti, viene fissato un « prezzo minimo » che i trasformatori devono pagare ai produttori. Tale prezzo è stato calcolato in base alla media dei prezzi pagati dai trasformatori per la materia prima durante la stagione precedente l'istituzione del nuovo regime; il prezzo minimo ha costituito oggetto di aggiornamento, di stagione in stagione, tenendo conto dell'andamento tanto dei prezzi della materia prima, quanto dei costi di produzione.
punto 4
L'art. 3 ter dispone che l'importo dell'aiuto è fissato in modo da compensare la differenza tra i prezzi dei prodotti comunitari e quelli dei prodotti dei paesi terzi, restando inteso che, per determinare i prezzi dei prodotti comunitari, si tiene conto del prezzo minimo fissato secondo i criteri di cui all'art. 3 bis e delle « spese di trasformazione », determinate senza prendere in considerazione le aziende che hanno le spese maggiori.
punto 5
Secondo l'art. 3 quater, le modalità di applicazione degli artt. 3 bis e 3 ter sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 20, cioè dalla Commissione, che provvede in conformità al procedimento del « comitato di gestione ». La determinazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto si effettua nello stesso modo.
punto 6
In base appunto all'art. 3 quater del regolamento n. 516/77, la Commissione ha fissato l'importo degli aiuti per le stagioni successive. Per i concentrati di pomodori in particolare, l'aiuto è fissato per un prodotto di un grado di concentrazione normalizzato, del tenore dal 28 al 30% di estratto secco, confezionato in imballaggi tipo di un peso determinato, che è variato a seconda delle stagioni. Col regolamento 10 luglio 1978, n. 1610 (GU L 188, pag. 19), la Commissione ha fissato « coefficienti » destinati a tener conto dei diversi gradi di concentrazione del prodotto e nel contempo della crescente incidenza, sul prezzo, degli imballaggi più piccoli del confezionamento tipo tenuto presente dal regolamento che fissa l'importo degli aiuti. Va posto in rilievo che tali coefficienti si applicano all'importo dell'aiuto fissato per il prodotto tipo e non ai diversi fattori presi in considerazione per determinare l'importo dell'aiuto.
punto 7
In questa fase di sviluppo della normativa comunitaria si è avuto l'atto d'adesione della Grecia (GU 1979, L 291, pag. 17). Gli artt. 58 e 59 di detto atto contemplano un regime di graduale ravvicinamento dei prezzi agricoli greci al livello dei prezzi risultanti dalle varie organizzazioni comuni di mercato. Come punto di partenza, l'art. 58, n. 2, garantisce ai produttori greci prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente. L'art. 59, n. 2, dispone, per i prodotti trasformati a base di pomodori o di pesche di cui al regolamento n. 516/77, il ravvicinamento in sette tappe i cui particolari sono disciplinati dal seguito di detta disposizione.
punto 8
L'art. 103 dell'atto d'adesione precisa le modalità di applicazione alla Grecia del regime d'aiuto contemplato dal regolamento n. 516/77. Il n. 1 di detto articolo dispone che il prezzo minimo di cui all'art. 3 bis, del regolamento n. 516/77 è stabilito in base ai prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori per i prodotti destinati alla trasformazione, rilevati durante un periodo rappresentativo da determinare. Tale periodo è stato stabilito dal regolamento del Consiglio 1o gennaio 1981, n. 41 (GU L 3, pag. 12).
punto 9
A termini dell'art. 103, n. 3, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in un modo da compensare la differenza fra i prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinato a norma dell'art. 3 ter del regolamento n. 516/77 e i prezzi dei prodotti greci, tenuto conto del prezzo minimo, rilevato come sopra indicato, e dei costi di trasformazione « in Grecia ».
punto 10
A norma di tutte queste disposizioni, la Commissione ha fissato, per la prima volta, col regolamento 10 luglio 1981, n. 1963 (GU L 192, pag. 16), per la stagione 1981/1982, importi d'aiuto alla produzione differenziati per, da un lato, gli Stati membri diversi dalla Grecia e, dall'altro, la Grecia. Nello stesso periodo, la Commissione ha fissato, con regolamento 10 luglio 1981, n. 1962 (GU L 192, pag. 13), i coefficienti destinati a tener conto dei costi variabili dovuti al confezionamento dei prodotti. Detto regolamento è, come principio informatore, identico al regolamento iniziale n. 1610/78.
punto 11
Gli aiuti alla produzione sono stati fissati, sempre secondo gli stessi principi, dal regolamento della Commissione 12 giugno 1982, n. 1585, per la stagione 1982/1983; parallelamente, i coefficienti sono stati riprodotti nel regolamento della Commissione 22 giugno 1982, n. 1602 (GU L 179, pag. 16).
punto 12
Per la stagione 1983/1984, gli aiuti sono stati fissati dal regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1618 (GU L 159, pag. 52). Il regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1615 (GU L 159, pag. 48), ha prorogato, per la stessa stagione, i coefficienti fissati dal regolamento n. 1602/82.
punto 13
Solo i due regolamenti da ultimo menzionati costituiscono oggetto del ricorso d'annullamento proposto dalla Repubblica ellenica. Risulta inoltre dalle conclusioni dell'atto introduttivo e dalle allegazioni in corso di causa che il ricorso si riferisce, in realtà, unicamente a talune parti di detti regolamenti, e cioè:
a) per il regolamento n. 1618/83: l'importo dell'aiuto attribuito ai produttori greci per i concentrati di pomodori (art. 1, n. 2, secondo trattino) e per le pesche sciroppate (art. 6, n. 2, secondo trattino), restando inteso che viene contestata unicamente la determinazione dei « costi di trasformazione »;
b) per il regolamento n. 1615/83: i coefficienti in quanto si applicano alle confezioni più piccole dell'imballaggio di kg 1,5, considerato dal regolamento n. 1618/83 come confezione tipo.
punto 14
Le censure mosse dalla Repubblica ellenica ai due regolamenti impugnati vanno quindi esaminate nel contesto sin qui delimitato.
SENTENZA › Sulla questione dei « costi di trasformazione »
punto 15
La Repubblica ellenica svolge in proposito due ordini di argomenti relativi all'errata valutazione, da parte della Commissione, della realtà dei costi di trasformazione per i concentrati di pomodori e per le pesche sciroppate, e agli erronei procedimenti monetari con cui sarebbero stati convertiti gli importi espressi in dracme.
SENTENZA › Sulla questione dei « costi di trasformazione » › Quanto al metodo di valutazione
punto 16
La Repubblica ellenica ricorda che l'art. 103 dell'atto d'adesione impone alla Commissione l'obbligo di determinare l'aiuto ai produttori greci in base al costo complessivo dei prodotti greci, cioè del prezzo della materia prima e delle spese di trasformazione in Grecia. A richiesta della Commissione, essa avrebbe comunicato, per la stagione 1983/1984, i costi medi ponderati di trasformazione dei pomodori e delle pesche, determinati in seguito ad un'inchiesta rappresentativa presso unità di trasformazione situate in Grecia. La Commissione non avrebbe accettato tali dati motivando che erano arbitrari e che la Repubblica ellenica aveva omesso di giustificare il proprio metodo di calcolo. Applicando, da parte sua, un metodo di calcolo forfettario, la Commissione avrebbe determinato i costi di trasformazione per la stagione 1983/1984 in base ai costi accertati per la precedente stagione, maggiorati del tasso d'inflazione. In conclusione, la Repubblica ellenica assume che la Commissione, non procedendo alla valutazione specifica e fondata dei costi di trasformazione, ha trasgredito un diritto garantito alla Grecia dall'atto d'adesione.
punto 17
La Commissione si difende eccependo che l'art. 103, n. 3, dell'atto d'adesione le impone certo l'obbligo di prendere in considerazione, per il calcolo dell'aiuto, i costi di trasformazione in Grecia, ma che detta disposizione non impone alcun metodo particolare per quanto riguarda la determinazione di tali costi. Per la stagione di cui è causa, la Commissione avrebbe applicato alla Grecia lo stesso metodo usato uniformemente per tutti gli Stati membri e che consisteva nell'accettare i costi di trasformazione dichiarati dalle autorità nazionali, qualora non superassero l'importo delle spese di trasformazione ammesso per la precedente stagione, maggiorate del tasso d'inflazione rilevato nell'anno corrispondente. Per la Grecia, tale tasso d'inflazione, comunicato dalle autorità monetarie della Repubblica ellenica, sarebbe stato, per il periodo in esame, del 19,1%. Dato che gli importi dichiarati dalle autorità elleniche hanno superato detto livello, la Commissione avrebbe quindi basato i suoi calcoli sui costi di trasformazione vigenti per la precedente stagione, maggiorati in relazione al tasso d'inflazione greco, per « costi di trasformazione in Grecia » ai sensi dell'art. 103, n. 3.
punto 18
Per valutare la censura sollevata dalla Repubblica ellenica, è opportuno chiarire anzitutto il significato dell'art. 103, nel contesto dell'atto d'adesione, ed il suo rapporto col regolamento n. 516/77.
punto 19
A norma dell'art. 2 dell'atto d'adesione, « dal momento dell'adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto ». Ne deriva che il regolamento n. 516/77 ed i provvedimenti adottati per la sua attuazione si applicano alla Repubblica ellenica, fatte salve le disposizioni transitorie contenute negli ara. 58, 59 e 103 dell'atto d'adesione.
punto 20
A termini dell'art. 58, i prezzi agricoli da applicare in Grecia sono fissati « secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in questione ». Oltre al graduale adeguamento di tali prezzi secondo il ritmo previsto dall'art. 59, l'art. 103 contempla due particolari modalità per quanto riguarda l'applicazione in Grecia del regime d'aiuto previsto all'art. 3 bis del regolamento n. 516/77. In primo luogo, il prezzo minimo che serve di base per il calcolo dell'aiuto viene determinato con riferimento ai prezzi stabiliti sotto il regime nazionale vigente in Grecia prima dell'adesione; va ricordato che la determinazione del prezzo minimo non è, nella fattispecie, controversa. In secondo luogo, l'art. 103, n. 3, disciplina la valutazione dei costi di trasformazione; i costi da prendere in considerazione non sono quelli rilevati nella Comunità nella sua precedente composizione, bensì quelli « esistenti in Grecia ».
punto 21
Fatte salve queste particolari norme, il regolamento n. 516/77 ed i provvedimenti adottati per la sua attuazione vanno applicati in Grecia come negli altri Stati membri, secondo criteri comuni e metodi di calcolo uniformi, com'è detto nell'art. 40, n. 3, 3o comma, del trattato CEE. Detti criteri e metodi comprendono i procedimenti seguiti dalla Commissione per garantire alla gestione del regime d'aiuti, di cui essa è incaricata in forza del regolamento di base. La Commissione poteva quindi legittimamente applicare al mercato greco il metodo che essa aveva scelto per aggiornare, da una stagione all'altra, i prezzi e gli altri fattori per il calcolo degli aiuti. L'uso, a tale scopo, del tasso d'inflazione rilevato in Grecia, per aggiornare l'importo dei costi di trasformazione, non è in linea di principio incompatibile con l'art. 103, n. 3, in quanto detto metodo consente di fare un calcolo approssimativo realistico, in tale stato, dell'andamento dei costi industriali che entrano nel calcolo dell'aiuto.
punto 22
Il governo ellenico, se riteneva che l'aumento dei costi di trasformazione nelle due industrie in esame avesse superato nel periodo in esame il tasso generale d'inflazione, avrebbe dovuto fornire le prove di tale divergenza rispetto all'andamento generale dell'economia.
punto 23
Dato che le memorie del governo ricorrente non forniscono alcuna indicazione in proposito, salvo il richiamo dei dati iniziali, la Corte ha posto, durante l'istruttoria, un quesito specifico in merito. La risposta data, che si limita a confermare i dati già noti, non ha fornito alcun nuovo elemento che consenta di concludere che la presa in considerazione del tasso generale d'inflazione non è un indice rappresentativo dell'effettivo andamento dei costi di trasformazione in Grecia, dalla stagione 1982/1983 alla stagione 1983/1984.
punto 24
Ne consegue che la prima censura mossa dalla Repubblica ellenica alla valutazione dell'importo dei costi di trasformazione in Grecia va disattesa.
SENTENZA › Sulla questione dei « costi di trasformazione » › Quanto al metodo di conversione
punto 25
In secondo luogo, la Repubblica ellenica fa carico alla Commissione di aver, per il calcolo degli aiuti, convertito anzitutto il prezzo dei prodotti greci in lire italiane prima di esprimere l'importo degli aiuti in ECU. Questo metodo di calcolo sarebbe in sé criticabile, in quanto avrebbe l'effetto di aumentare i costi di produzione per gli stati con inflazione inferiore a quella esistente in Italia e di diminuire, correlativamente, l'importo dell'aiuto per gli stati in cui, come in Grecia, l'inflazione sarebbe più elevata. Se ciò non bastasse, il metodo della Commissione, consistente nell'applicare il tasso di cambio valido il giorno in cui l'aiuto è stato calcolato, avrebbe determinato una distorsione nella valutazione dei costi di trasformazione a causa della svalutazione della dracma avvenuta nel 1982. Infatti, dato che i costi di trasformazione da prendere in considerazione sono quelli sostenuti durante la stagione corrispondente, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del tasso di conversione al momento dell'effettuazione delle spese, ossia 20,45 lire per una dracma, invece del tasso di conversione vigente all'epoca del calcolo dell'aiuto, che era di 17,19 lire. L'applicazione di questo secondo cambio avrebbe implicato una notevole riduzione dell'importo dei costi di trasformazione e, pertanto, dell'importo dell'aiuto.
punto 26
Su questo punto la Commissione eccepisce, a sua difesa, di aver costantemente usato la lira come moneta di conto per il calcolo degli aiuti di cui è causa, tenuto conto della circostanza che l'Italia, almeno nella Comunità originaria, era il principale produttore delle merci di cui trattasi. Sarebbe stato logico estendere tale metodo di calcolo ai prodotti greci in seguito all'adesione di tale stato. L'uso del tasso di cambio valido il giorno del calcolo dell'aiuto sarebbe il metodo migliore per adeguare ai dati recenti i costi di trasformazione in relazione agli altri dati presi in considerazione per il calcolo dell'aiuto. A parte ciò, la Commissione fa presente che, per motivi di parità di trattamento, essa deve effettuare le operazioni di conversione nello stesso modo per tutti gli Stati membri, e che il solo momento che a tal uopo può essere preso in considerazione, per ragioni pratiche, è quello in cui viene stabilito l'importo degli aiuti.
punto 27
Le critiche formulate dal governo della Repubblica ellenica rendono opportune le seguenti osservazioni. Va detto, in primo luogo, che non si può far carico alla Commissione di aver scelto la moneta di uno degli Stati membri per indispensabili operazioni di conversione, prima di arrivare all'espressione dell'importo dell'aiuto in un valore comune. Il fatto che l'Italia è stata tradizionalmente, nella Comunità, il principale produttore delle merci di cui trattasi giustifica il valersi della lira italiana. Il riferimento ad una determinata moneta come moneta di conto, per le necessarie operazioni di conversione e di calcolo, non può causare distorsioni di sorta, purché la medesima moneta venga usata uniformemente per le stesse operazioni.
punto 28
Quanto all'uso, da parte della Commissione, del tasso di cambio vigente il giorno in cui si è proceduto al calcolo dell'aiuto, questa scelta si rivela del pari giustificata rispetto ad una prestazione il cui scopo non è quello di compensare oneri sostenuti in passato, bensì di definire la posizione concorrenziale della produzione della Comunità per la futura stagione. La Commissione ha quindi, con ragione, riferito allo stesso giorno tutti i dati che potevano influire sulla fissazione dell'aiuto, compresi i tassi di cambio vigenti in quel momento. Va rilevato che il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione, per un determinato Stato membro, un tasso di cambio appartenente al passato avrebbe leso la parità di trattamento degli Stati membri e creato, inoltre, in un contesto di tassi di cambio variabili, una incertezza dannosa per il buon funzionamento del regime d'aiuti. Da queste considerazioni discende che la Commissione con ragione ha applicato uniformemente i tassi di cambio vigenti il giorno in cui l'aiuto è stato calcolato.
punto 29
Ne risulta che questa censura va del pari disattesa.
SENTENZA › Sulla censura relativa alla erronea fissazione dei coefficienti
punto 30
Riferendosi al regolamento n. 1615/83, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto per i concentrati di pomodori in relazione alle dimensioni degli imballaggi, la Repubblica ellenica sostiene che i produttori greci i quali abitualmente userebbero per il loro prodotto imballaggi più piccoli della confezione tipo contemplata dal regolamento n. 1618/83, sarebbero svantaggiati dal fatto che, per le varie categorie di peso, un coefficiente unico sarebbe applicato ad un importo d'aiuto inferiore, per i produttori greci, rispetto ai produttori degli altri Stati membri. Questa differenza di trattamento, incompatibile col principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato CEE e di cui all'art. 103, n. 3, dell'atto d'adesione, non sarebbe affatto spiegata nella motivazione del regolamento impugnato.
punto 31
La Commissione eccepisce a sua difesa che l'uso dei coefficienti, derivato dall'esperienza del commercio internazionale, costituisce il metodo tecnicamente più adeguato per garantire la compensazione forfettaria dei costi supplementari causati dagli imballaggi di dimensioni inferiori a quelle del prodotto pilota. La Commissione disporrebbe di un ampio margine di discrezionalità quanto al metodo da seguire. Avendo aderito al diritto derivato complessivamente considerato, la Repubblica ellenica avrebbe del pari accettato il regolamento n. 1610/78 che ha istituito per la prima volta il regime dei coefficienti. Per le stagioni successive, il regime dei coefficienti non ha mai dato luogo a contestazioni, né da parte degli Stati membri originari né da parte della Repubblica ellenica.
punto 32
Al fine di risolvere questo punto della controversia, occorre ricordare che i coefficienti criticati nel ricorso sono effettivamente anteriori all'adesione della Repubblica ellenica. Concepiti per uniformi livelli di aiuto per l'intera Comunità nella sua precedente composizione, essi sono rimasti immutati, quanto al principio informatore, dopo che l'importo degli aiuti è stato diviso in seguito all'adesione.
punto 33
Quanto al principio, il sistema dei coefficienti non presta il fianco alla critica in quanto ha lo scopo, come viene indicato nella motivazione del regolamento n. 1610/78, di tener conto dell'incidenza, sui costi di produzione, della differenza degli imballaggi e delle confezioni usate in commercio, rispetto alla confezione tipo contemplata nei regolamenti recanti fissazione dell'importo dell'aiuto. Non si può negare, inoltre, il potere della Commissione di valersi, in questo campo, di valori forfettari, tratti dall'esperienza. Tuttavia, si deve rilevare che la Commissione ha commesso un errore tecnico trasferendo ad un sistema d'aiuti differenziati per i produttori greci e per i produttori degli altri Stati membri, il congegno di coefficienti uniformi per tutti i produttori, che esisteva prima dell'adesione della Repubblica ellenica.
punto 34
Infatti, benché sia lecito presupporre che i costi di confezionamento non siano molto diversi in Grecia e nel resto della Comunità, l'applicazione dello stesso coefficiente a diverse entità d'aiuto si risolve nella diminuzione ingiustificata dell'importo dell'aiuto garantito a tutti coloro, fra i produttori greci, il cui prodotto non risponde alla specificazione della confezione tipo di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1618/83. Benché dal regolamento impugnato non emerga alcun intento di stabilire una discriminazione nei confronti della Repubblica ellenica, ciò non toglie che l'applicazione dei coefficienti ha determinato una disparità di trattamento obiettiva perlomeno per taluni produttori di tale stato. Il risultato dell'applicazione di tali coefficienti in Grecia è quindi in contrasto con l'art. 40, n. 3, 2o e 3o comma, del trattato CEE, che prescrive la parità di trattamento di tutti i produttori della Comunità ed è, inoltre, tale da compromettere lo scopo del regolamento n. 516/77, che è quello di garantire la competitività della produzione comunitaria al livello dei prezzi determinati dai concorrenti di paesi terzi.
punto 35
II regolamento n. 1615/83 va quindi annullato nella parte in cui il sistema dei coefficienti si risolve nell'inadeguata compensazione, per i produttori greci, dei costi supplementari di trasformazione causati dalla differenza di confezionamento rispetto alla confezione tipo contemplata dal regolamento n. 1618/83 nonché, come conseguenza, nell'errata determinazione dell'importo dell'aiuto per taluni tipi di prodotti.
punto 36
Spetta alla Commissione, in forza dell'art. 176 del trattato CEE, fissare, per la Grecia, nuovi coefficienti o qualsiasi altro sistema di compensazione che tenga conto della differenza, quanto al regime d'aiuto, fra la Grecia e gli altri Stati membri.
SENTENZA › Sulle spese
punto 37
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1o comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Da quanto precede risulta che le censure mosse dalla Repubblica ellenica vanno disattese nella parte in cui sono dirette avverso il regolamento n. 1618/83, mentre la Repubblica ellenica ha ottenuto vittoria di causa per quanto riguarda il ricorso contro il regolamento n. 1615/83. Stando così le cose, le spese vanno compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1615, che modifica il regolamento n. 1602/82, il quale stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, è annullato nella parte in cui i coefficienti fissati da detto regolamento creano una disparità di trattamento tra la Repubblica ellenica e gli altri Stati membri per quanto attiene alla compensazione delle spese supplementari dovute all'impiego di imballaggi più piccoli della confezione tipo contemplata dall'art. 1, n. 2, del regolamento della Commissione 15 giugno 1983, n. 1618, che fissa, per la stagione 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Kakouris
Pescatore
Koopmans
Everling
Bahlmann
Joliét
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 19 settembre 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart