Sez. L, Sentenza n. 3441 del 03/04/1991 (Rv. 471504 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura). | Somme corrisposte ai medici convenzionati dagli enti mutualistici sulla base di diverse interpretazioni degli artt. 11 della legge n. 349 del 1977 e 8 del D.L. 264 del 1974 - Interpretazione autentica ex art. 6 della legge n. 103 del 1985 - Irripetibilità di dette somme - Riferimento a somme pagate non spontaneamente - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura).
Il disposto dell'art. 6 della legge 27 marzo 1985, n. 103 (di conversione del D.L. 25 gennaio 1985 n. 8) secondo il quale sono irripetibili le somme già corrisposte dagli enti mutualistici ai medici convenzionati sulla base di interpretazioni diverse da quella autentica che il predetto art. 6 aveva dato all'art. 11 primo comma della legge n. 349 del 1977 e dell'art. 8, sesto comma, del decreto legge n. 264 del 1974, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386, riguarda unicamente le somme pagate spontaneamente dai suddetti enti mutualistici e non anche quelle pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8 com. 6, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)