Sez. L, Sentenza n. 4547 del 06/05/1999 (Rv. 526086 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Tariffe in favore dei medici convenzionati - Blocco tariffario del luglio 1973 - Somme gia corrisposte ai medici dagli enti mutualistici soppressi - Irripetibilità ex art. 6 del D.L. n. 8 del 1985, convertito nella legge n. 103 del 1985 - Riferimento a somme non pagate spontaneamente - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
Il disposto dell'art. 6 del D.L. n. 8 del 1985 (convertito nella legge n. 103 del 1985) - secondo il quale sono irripetibili le somme già corrisposte dagli enti mutualistici ai medici convenzionati sulla base di interpretazioni diverse da quella autentica (fornita dal medesimo art. 6) dell'art. 11, comma primo, della legge n. 349 del 1977 e dell'art. 8, comma sesto, del D.L. n. 264 del 1974, convertito con modificazioni nella legge n. 386 del 1974 - riguarda unicamente le somme pagate spontaneamente dai suddetti enti mutualistici e non anche quelle pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8 com. 6, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)