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Sez. U, Sentenza n. 12601 del 20/12/1993 (Rv. 484798 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Rapporto fra un Comune ed un avvocato del libero foro - Trattazione da parte dell'avvocato, con la propria organizzazione di studio di una serie di affari interessanti il Comune o i suoi dipendenti - Rapporto di lavoro subordinato - Esclusione - Parasubordinazione - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1993-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484798-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere

Il rapporto fra un Comune ed un avvocato del libero foro, avente ad oggetto la trattazione - ad opera di quest'ultimo, che si avvalga della propria organizzazione di studio - di una serie indeterminata di affari interessanti l'ente locale o i suoi dipendenti, non è configurabile come rapporto di lavoro subordinato, anche ove esista l' obbligo del professionista di assumerne gli incarichi via via affidatigli o di partecipare a riunioni presso l'ufficio legale dell'ente medesimo, per riceverne direttive ed istruzioni, trattandosi di situazione compatibile col regime di una semplice "parasubordinazione". Ne consegue che le controversie ad esso relative non si sottraggono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)