Sez. L, Sentenza n. 1912 del 06/03/1999 (Rv. 523894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PROFESSIONISTA | Rapporto tra un Comune e un avvocato del libero foro - Oggetto - Trattazione di una serie indeterminata di affari dell'ente locale o dei suoi dipendenti - Utilizzazione, da parte del professionista, di una propria organizzazione di studio - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Parasubordinazione - Sussistenza - Conseguente rivalutabilità automatica dei crediti del professionista - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PROFESSIONISTA
Il rapporto fra un Comune ed un avvocato del libero foro, avente ad oggetto la trattazione - ad opera di quest'ultimo, che si avvalga della propria organizzazione di studio - di una serie indeterminata di affari interessanti l'ente locale o i suoi dipendenti, non è configurabile come rapporto di lavoro subordinato, anche ove esista l'obbligo del professionista di assumerne gli incarichi via via affidatigli o di partecipare a riunioni presso l'ufficio legale dell'ente medesimo, per riceverne direttive ed istruzioni, trattandosi di situazione compatibile col regime di una semplice "parasubordinazione". Alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma - come sottolineato nelle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981 - riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite. (Fattispecie relativa alla determinazione delle somme spettanti ad un avvocato del libero foro, legato ad un Comune da un rapporto parasubordinato, a seguito della dichiarazione di nullità di una convenzione derogatoria dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 intercorsa fra l'ente locale e il legale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)