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Sez. L, Sentenza n. 4603 del 19/05/1987 (Rv. 453268 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATA O TARDIVA PROPOSIZIONE DI ESSA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 443, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453268-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATA O TARDIVA PROPOSIZIONE DI ESSA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 443, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 26 luglio 1979 n. 93 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dello art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 663, nella parte in cui, con ingiustificata discriminazione rispetto alla generalità degli altri lavoratori, stabiliva, in caso di omissione o tardività del previo reclamo gerarchico, l'improponibilità dell'Azione giudiziaria proposta dal personale dei servizi pubblici di trasporto o in concessione per riconoscimenti di qualifiche o di altri diritti non esclusivamente patrimoniali - la proposizione del reclamo gerarchico è richiesta solo ai fini della procedibilità dell'Azione, anche in relazione ad attribuzione di qualifica a norma dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 che richiama formalmente l'art. 10 del decreto del 1931, con la conseguenza dell'applicabilità in via analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.. pertanto in caso di mancata o tardiva proposizione del reclamo suddetto, il giudice adito è tenuto a sospendere il giudizio fissando all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione in Sede amministrativa del reclamo stesso. (Conf 2276/86, mass n 445422).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)