Sez. L, Sentenza n. 2276 del 02/04/1986 (Rv. 445422 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATA O TARDIVA PROPOSIZIONE DI ESSA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 443, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATA O TARDIVA PROPOSIZIONE DI ESSA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 443, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il giudice del merito, che, in una controversia relativa al rapporto di lavoro del dipendente di un'azienda di trasporto in concessione, rilevi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, l'improcedibilità della domanda del lavoratore per mancata o tardiva proposizione del reclamo gerarchico, è tenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., a sospendere il giudizio e a fissare all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del reclamo in Sede amministrativa, essendo la disposizione predetta, in quanto norma non eccezionale, applicabile in via analogica, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, alle controversie degli autoferrotranvieri. (V 4382/80, mass n 408258).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)