Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992 (Rv. 476825 - 01)
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - In genere | Effetti - Eccepibilità nel giudizio cognitorio - In sede esecutiva - Esclusione.
Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - In genere
L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole; pertanto, tale accettazione va eccepita nel giudizio cognitorio al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa, valendo detta eccezione a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento, non è più contestabile in sede esecutiva, non essendo ivi deducibile per la prima volta la qualità di erede con beneficio d'inventario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)