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Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013 (Rv. 625821 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE | Responsabilità per i debiti ereditari - Limitazione "intra vires hereditatis" - Eccezione dell'erede nel giudizio di cognizione - Necessità - Fondamento - Deducibilità della qualità di erede beneficiato per la prima volta in sede esecutiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625821-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)