Sez. 1, Sentenza n. 516 del 21/01/1987 (Rv. 450244 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - AMBITO - DECISIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE EX ART. 274 COD. CIV. - INCLUSIONE - RILEVABILITÀ ANCHE DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI DETTA COMPETENZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - AMBITO - DECISIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE EX ART. 274 COD. CIV. - INCLUSIONE - RILEVABILITÀ ANCHE DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI DETTA COMPETENZA - LIMITI.*
L'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, allorquando dispone che al tribunale per i minorenni spetta la Competenza per i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 269 cod. civ. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) nel caso di minori, deve essere interpretato nel senso che lo stesso tribunale è competente anche per la decisione di ammissibilità della relativa Azione, disciplinata dall'art. 274 dello stesso codice. Tale Competenza è una Competenza per materia e per territorio inderogabile e pertanto può essere rilevata (anche d'ufficio: art. 38 cod. proc. civ.) in ogni stato e grado, salvo l'eventuale passaggio in giudicato della pronuncia in ordine al presupposto processuale della Competenza, ovvero della pronuncia su un capo autonomo di merito che presupponga l'affermazione implicita della Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)