Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 29/03/1989 (Rv. 462316 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - AMBITO - PROVVEDIMENTI IN TEMA DI MANTENIMENTO ED ISTRUZIONE DEI FIGLI MINORI - INCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - AMBITO - PROVVEDIMENTI IN TEMA DI MANTENIMENTO ED ISTRUZIONE DEI FIGLI MINORI - INCLUSIONE.*
La Competenza che, a norma dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, spetta al tribunale per i minorenni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di minori (primo comma dell'art. 269 cod. civ.) si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di Determinazione del relativo assegno ed istruzione dei minori stessi, atteso che tali provvedimenti, ai sensi del capoverso dell'art. 277 cod. civ., rientrano nel contenuto eventuale della sentenza che conclude con esito affermativo il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. (V 516/87, mass n 450244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)