Sez. 3, Sentenza n. 335 del 03/02/1969 (Rv. 338334 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO FINALE - NATURA - APPELLABILITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO FINALE - NATURA - APPELLABILITA - CONDIZIONI.*
Sia nel caso in cui il difensore, per la liquidazione degli onorari nei confronti del proprio cliente, si avvalga dell'ordinario procedimento monitorio, sia nel caso in cui, egli si avvalga del procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n.794, il giudizio di opposizione deve svolgersi col rito speciale di cui all'art.30 di tale legge. Il provvedimento che decide sulla opposizione, anche se emesso in Forma di ordinanza, ha natura di sentenza, impugnabile con l'appello, nel caso in cui venga contestata, dal cliente, l'esistenza del rapporto di mandato, e la relativa questione venga esaminata dal giudice. (V.99-67, massima n.325781 2120-66, massima n.324133 2493-64 1901-64).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)