diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4701 del 21/07/1981 (Rv. 415427 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415427-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST.*

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione deve svolgersi, in ogni caso - e cioe anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinaria ingiunzione di cui all'art 633 cod proc civ - secondo le forme prescritte dagli art 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794 che prevedono, quale provvedimento conclusivo dello speciale procedimento, l'ordinanza non impugnabile. Con la conseguenza che, anche nel caso in cui il giudizio di opposizione si sia svolto secondo il rito ordinario, il provvedimento, pur adottato nella Forma di sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost. (V 335/69, mass n 338334) (Conf 2178/79, mass n 398527).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)