Sez. 2, Sentenza n. 5589 del 27/02/1987 Ud. (dep. 07/05/1987) Rv. 175893 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ESCLUSIONE DI ATTENUANTI RITENUTE IN PRIMO GRADO E SULLE QUALI NON VI ERA DOGLIANZA - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ESCLUSIONE DI ATTENUANTI RITENUTE IN PRIMO GRADO E SULLE QUALI NON VI ERA DOGLIANZA - LEGITTIMITÀ.*
Per effetto della impugnazione del P.m. sulla qualificazione giuridica del fatto, senza riferimento a circostanze attenuanti generiche già concesse, è devoluta al giudice di appello la cognizione della intera fattispecie - bene può quindi il giudice di secondo grado che qualifichi diversamente il fatto, escludere la sussistenza di quelle attenuanti. (Conf mass n 161191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)