Sez. 2, Sentenza n. 9605 del 14/04/1982 Ud. (dep. 15/11/1983) Rv. 161191 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - DIVERSA E PIÙ GRAVE DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTO PARZIALMENTE DEVOLUTIVO DELL'APPELLO (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM) - NOZIONE E LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - DIVERSA E PIÙ GRAVE DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTO PARZIALMENTE DEVOLUTIVO DELL'APPELLO (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM) - NOZIONE E LIMITI.*
Il potere del giudice di appello di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e anche più grave di quella erroneamente ritenuta dal primo giudice, come non presuppone necessariamente il gravame del P.m., così non viene contraddetto dal principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello. Tale principio (tantum devolutum quantum appellatum) va correttamente riferito alla esigenza della salvaguardia dei diritti già "acquisiti" dall'imputato in termini di pena e di benefici, senza riconoscerne altri in suo favore, e tanto meno quello alla immutabilità della qualificazione tecnico giuridica del fatto, in pendenza di Azione penale non ancora esauritasi nel giudicato. (V mass n 153089; (Conf mass n 139330; (Conf mass n 142207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)