Sez. 5, Sentenza n. 40262 del 19/09/2008 Ud. (dep. 28/10/2008) Rv. 241737 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | "Dies a quo" fissato nel giorno in cui il difensore in sede civile sia venuto a conoscenza del fatto offensivo e non nel giorno in cui la parte offesa abbia personalmente avuto conoscenza di tale fatto - Legittimità - Esclusione.
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE
È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in sede di appello - confermando la sentenza del giudice di pace con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela - affermi che sia idoneo a costituire "dies a quo" utile ai fini della decorrenza del termine per proporre querela quello in cui il difensore, in sede civile, abbia conoscenza della notizia penalmente rilevante, in quanto, a tal fine, il "dies a quo" decorre dal giorno in cui la persona offesa, titolare del diritto di querela, abbia personalmente conoscenza di detta notizia, fermo restando che un'eventuale situazione di incertezza deve essere considerata in favore del querelante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)