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Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226327 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - TERMINE | Intempestività - Prova - Incombenza del querelato - Incertezza sulla tempestività - Conseguenza: ritualità della querela - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226327-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - TERMINE

L'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l'acquisizione al processo dei tabulati TELECOM relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)