Sez. 5, Sentenza n. 38950 del 27/10/2006 Ud. (dep. 24/11/2006) Rv. 235025 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Beni pervenuti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento e in costanza di procedura - Distrazione - Sussistenza del reato.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura fallimentare, in quanto essi - compresi quelli conseguiti illecitamente - appartengono "ipso iure" al fallimento, con il carico delle relative passività.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)