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Sez. 5, Sentenza n. 23619 del 11/04/2016 Ud. (dep. 07/06/2016) Rv. 266916 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Beni pervenuti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza di procedura - Omesso conferimento alla massa dei creditori - Reato - Sussistenza - Eventuale successiva rinuncia all'acquisizione dei beni da parte della procedura fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266916-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura fallimentare, essendo egli tenuto a riversarli senz'altro alla massa, ferma restando la possibilità, per gli organi preposti alla procedura fallimentare, di rinunciare all'acquisizione dei predetti beni, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)