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Sez. 2, Sentenza n. 7234 del 12/06/1992 (Rv. 477709 - 01)

Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace | Dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio - Necessità di consegna dell'atto a mani proprie del contumace - Esclusione - Notificazione ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477709-01

Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace

L'art. 292 comma 1, nel disporre che l'ordinanza ammissiva dell' interrogatorio deve essere notificata "personalmente" al contumace, non esige la consegna dell'atto a mani proprie, ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt.139 e ss. cod. proc. civ., ove ne ricorrano i relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)