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Sez. 3, Sentenza n. 4072 del 22/04/1998 (Rv. 514722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | A mezzo del servizio postale - Idoneità per la decorrenza del termine breve - Fondamento - "Personalmente" (art. 292 cod. proc. civ.) - Significato - "Di persona" (art. 1 legge 890 del 1982) - Diversità.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica della sentenza al contumace a mezzo del servizio postale è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione perché mentre la notifica "di persona", prevista dall'art. 1 legge 20 novembre 1982 n. 890 è contrapposta a quella per posta, l'espressione "personalmente", contenuta nel primo e nel terzo comma dell'art. 292 cod. proc. civ. non equivale a quella "di persona" e perciò non esclude l'applicabilità degli artt. 137 - 151 cod. proc. civ. e la conseguente validità della notifica a mezzo posta, bensì è contrapposta al secondo comma dello stesso art. 292 cod. proc. civ. in base al quale "le altre comparse" si considerano comunicate al contumace allorché depositate in cancelleria e vistate dal cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)