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Sez. L, Sentenza n. 10819 del 08/05/2013 (Rv. 626353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro - Obblighi ex art. 2087 cod. civ. - Portata - Violazione dello "standard" minimale di sicurezza in ragione di circostanze emerse dagli atti - Mutamento del "petitum" o della "causa petendi" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo "standard" minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio, sicché, ove il lavoratore proponga domanda risarcitoria sulla base delle norme indicate, non è comunque ravvisabile l'introduzione nel processo di un "petitum" diverso e più ampio, oppure di una "causa petendi" basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza o su un differente fatto costitutivo, allorché si individui l'inosservanza dell'indicato "standard" minimale in circostanze comunque emerse dagli atti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Costituzione art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)