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Sez. L, Sentenza n. 6337 del 23/04/2012 (Rv. 622161 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obbligo di prevenzione ex art. 2087 cod. civ. - Oggetto - Misure non specificamente prescritte dalla legge ma imposte dalle condizioni di rischio - Inclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a rivalsa dell'INAIL per infortunio mortale da folgorazione.
Stato
decisa il 2012-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622161-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (Fattispecie relativa ad azione di rivalsa proposta dall'INAIL nei confronti di un datore di lavoro il cui dipendente era deceduto per folgorazione mentre tentava di collegare una betoniera al cavo di alimentazione della corrente in tensione; applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che ne aveva affermato la responsabilità nella misura del cinquanta per cento, correttamente motivando con riguardo all'omissione di misure specifiche di prevenzione, attesa l'ossidazione dei contatti dell'interruttore di protezione della betoniera, e di misure generiche, attesa la mancanza dell'interruttore differenziale salvavita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)