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Sez. 3, Ordinanza n. 25541 del 30/11/2011 (Rv. 620442 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Memoria di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. - Eccezione di inammissibilità del ricorso basata su nuova allegazione di fatto - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di inesistenza della prima notificazione del ricorso.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620442-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Nel giudizio civile di legittimità, è ammissibile, ancorché basata su una nuova allegazione di fatto, l'eccezione, introdotta per la prima volta nella memoria di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso, in ragione dell'inesistenza della prima notificazione, effettuata nel luogo di domiciliazione originaria del destinatario, e non nel nuovo domicilio di seguito eletto, e, dunque, dell'inidoneità di tale notificazione a giustificare l'ordine di rinnovazione dato dalla Corte, laddove, come nella specie, non essendo stata eseguita, in sede di rinnovazione del ricorso, la notifica altresì dell'ordinanza della Corte, il resistente, all'atto della notificazione e del successivo deposito del controricorso, non avrebbe potuto ancora percepire, e quindi allegare, che la medesima prima notificazione fosse stata fatta, appunto, nel vecchio domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)