Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016 (Rv. 638962 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c. - Indicazioni di questioni nuove o di atti non allegati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all'art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il riferimento, nelle memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., al contenuto di testimonianze e di atti del giudizio di merito in precedenza non indicati né allegati al ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)