Sez. L, Sentenza n. 26837 del 29/11/2013 (Rv. 629506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE | Lavoratore autonomo - Spese mediche sostenute all'estero - Rimborsabilità - Condizioni - Permanenza all'estero per periodi limitati - Avvocato svolgente attività professionale prevalentemente all'estero - Diritto al rimborso - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE
In tema di assistenza sanitaria del lavoratore autonomo all'estero, l'art. 2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, riconosce il diritto al rimborso solo ove la permanenza all'estero abbia carattere marginale od occasionale. Ne consegue che ove l'attività lavorativa di un avvocato si svolga in prevalenza all'estero (nella specie, per otto mesi su dodici), non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute, nel paese straniero, per il ricovero ospedaliero ed il parto della moglie.
Riferimenti normativi: DPR 31/07/1980 num. 618 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)