Sez. L, Sentenza n. 17594 del 01/09/2004 (Rv. 576594 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Cittadino stabilmente residente all'estero - Diritto all'assistenza sanitaria - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
La normativa vigente riconosce il diritto all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale soltanto a favore della popolazione stabilmente residente in Italia e non ai cittadini non residenti in Italia perché definitivamente emigrati all'estero, senza che sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale configurabile disparità di trattamento tra tale situazione e quella considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 1999, dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero e versino in disagiate condizioni economiche, attesa l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto, e dovendo ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all'art. 32 della Costituzione, posto che il diritto alla tutela della salute può trovare bilanciamento con altri interessi, costituzionalmente protetti, nonché nei limiti oggettivi delle risorse disponibili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19 com. 3, DPR 31/07/1980 num. 618 art. 1 CORTE COST., DPR 31/07/1980 num. 618 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)