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Sez. 5, Sentenza n. 5797 del 19/04/2001 (Rv. 546089 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Procedimento di secondo grado - Amministrazione finanziaria non avvalsasi, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, della facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura generale dello Stato - Sentenze - Notificazione all'Amministrazione finanziaria - Interpretazione autentica dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 cit, fissata dall'art 21 della legge n. 133 del 1999 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 525 del 2000 - Portata - Conseguenze in tema di decorrenza del termine breve per impugnare - Applicazione anche alla fase temporale antecedente all'entrata in vigore di quest'ultima legge - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546089-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Ai sensi della avvenuta dichiarazione di incostituzionalità (con sentenza n. 525 del 2000) dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui esso estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata dell'art. 38, comma secondo del D.Lgs. n. 546 del 1992 (interpretazione alla luce della quale le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni), debbono ritenersi idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni delle stesse eseguite, entro il 17 maggio 1999, nei confronti diretti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto tributario impugnato e che non abbiano esercitato la facoltà di assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'art. 10, comma quarto, del D.Lgs. n. 546 cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)