diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2711 del 25/02/2002 (Rv. 552494 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Procedimento di secondo grado - Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione - Termini - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - All'amministrazione finanziaria - Destinatario - Ufficio finanziario emanante l'atto o Avvocatura distrettuale dello Stato competente - Regola applicabile a seguito della sentenza n. 525 del 2000 della Corte cost. - Riferimento al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552494-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle Commissioni tributarie, di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., decorre regolarmente per le sentenze notificate entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli Uffici finanziari che hanno emesso gli atti impugnati (e che non si siano avvalsi della facoltà di farsi assistere da parte dell'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, del D.Lgs. n. 546 del 1992), atteso che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 525 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma primo, della legge n. 133 del 1999, nella parte in cui estendeva, anche a tale periodo temporale (anteriore all'entrata in vigore della legge), l'efficacia dell'interpretazione autentica dell'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in essa legge contenuta - secondo la quale la notifica della sentenza da impugnare deve ritenersi validamente ed efficacemente eseguita, per la decorrenza del termine breve di impugnazione, quando sia stata effettuata presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente - e che, per effetto della decisione suindicata, è applicabile solo riguardo alle notificazioni eseguite dopo il 18 maggio 1999.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)