Sez. 3, Sentenza n. 15592 del 12/07/2007 (Rv. 598630 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Indicazione della propria condizione di coobbligato "pro quota" - Necessità - Natura di eccezione propria di tale dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE
La norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)