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Sez. 2, Sentenza n. 4461 del 28/02/2006 (Rv. 594128 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Debiti ereditari - Pagamento - Coerede convenuto - Onere di indicazione della propria qualità di coobbligato passivo "pro quota" - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594128-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE

La norma di cui all'art. 754 cod. civ. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivo "pro quota", con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, il pagamento per l'intero. Non costituisce, peraltro, domanda nuova - come tale preclusa nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. - la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità onde sottrarsi alla richiesta di pagamento dell'intera somma (e non della sola quota) dovuta dal loro dante causa (fattispecie soggetta al regime processuale ante novella 353/1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)