Sez. L, Sentenza n. 22824 del 28/10/2009 (Rv. 610355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamento dei rappresentanti sindacali aziendali - Garanzia procedimentale prevista, a favore dei membri delle commissioni interne, dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 - OperativitĂ - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
La garanzia procedimentale (nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza) prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per il licenziamento dei membri delle commissioni interne può operare in favore dei rappresentanti sindacali aziendali - previa verifica dell'esistenza di una r.s.a. validamente costituita - solo nel caso in cui una specifica norma contrattuale estenda anche ad essi la disciplina garantista ovvero nell'ipotesi in cui la r.s.a. abbia di fatto assorbito la commissione interna o ne abbia comunque assunto le funzioni.
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 18/04/1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)