Sez. L, Sentenza n. 8207 del 16/06/2000 (Rv. 537664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento dei rappresentanti sindacali aziendali - Garanzia procedimentale prevista, a favore dei membri delle commissioni interne, dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 - OperativitĂ - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La garanzia procedimentale (nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza) prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per il licenziamento dei membri delle commissioni interne può operare in favore dei rappresentanti sindacali aziendali - previa verifica dell'esistenza di una r.s.a. validamente costituita - solo nel caso in cui una specifica norma contrattuale estenda anche ad essi la disciplina garantista ovvero nell'ipotesi in cui la r.s.a. abbia di fatto assorbito la commissione interna - la quale costituisce un diverso organismo sindacale di origine contrattuale - ovvero ne abbia comunque assunto le funzioni.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/04/1966 num. 14, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)