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Sez. L, Sentenza n. 3095 del 03/03/2001 (Rv. 544369 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Avviamento al lavoro da parte dell'U.P.L.M.O. - Successiva revoca dell'avviamento a seguito di accertamento di inidoneità alle mansioni - Domanda avente ad oggetto la condanna del soggetto ritenuto responsabile al risarcimento dei danni - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544369-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Rientra tra le controversie aventi ad oggetto l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale, e come tale è devoluta alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442, comma primo, cod. proc. civ., la controversia nella quale taluno, lamentando la lesione del diritto all'assunzione obbligatoria, convenga in giudizio il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per non essere stato assunto, una volta avviato al lavoro, a seguito della adozione del provvedimento di revoca dell'avviamento per successivo accertamento di inidoneità alle mansioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)