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Sez. L, Sentenza n. 13426 del 02/12/1999 (Rv. 531758 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Iscritto negli elenchi degli invalidi civili - Avviamento al lavoro da parte dell'U.P.L.M.O. - Successiva visita da parte della Commissione sanitaria Successiva dichiarazione di esclusione della invalidità e cancellazione dagli elenchi - Controversia nei confronti del Ministero del Tesoro, dell'A.S.L. e dell'U.P.L.M.O. - Avente ad oggetto l'accertamento della invalidità, la richiesta di reiscrizione negli elenchi e la condanna del soggetto ritenuto responsabile al risarcimento dei danni - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531758-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Rientra fra le controversie aventi ad oggetto "l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale" e come tale è devoluta alla competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442, primo comma, cod. proc. civ., la controversia, con la quale taluno, essendo stato avviato al lavoro dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, ex art. 9, comma primo, del D.L. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, sulla base dell'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili aventi titolo al collocamento obbligatorio, ed essendo stato poi dichiarato non invalido e quindi cancellato da detto elenco, a seguito di visita di controllo della competente commissione sanitaria, convenga in giudizio il Ministero del Tesoro, la A.S.L. e detto Ufficio Provinciale, chiedendo che, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione, venga accertato il suo status di invalido civile ed il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, con condanna del Ministero o di chi venga ritenuto responsabile, al risarcimento del danno, costituito dalla mancata percezione (fino ad un nuovo avviamento al lavoro) delle retribuzioni non conseguite dall'impresa, con cui, a seguito dell'avviamento, aveva preso contatto ed aveva avuto un proficuo colloquio in relazione alle mansioni alle quali sarebbe stato adibito in caso di effettivo avviamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)