Sez. 2, Sentenza n. 2024 del 22/07/1963 (Rv. 263130 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - IN GENERE - STABILITI NEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA - NECESSITA - TERZO ACQUIRENTE DELL'APPARTAMENTO - OPPONIBILITA DEI LIMITI - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO NELL'ATTO DI ACQUISTO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - IN GENERE - STABILITI NEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA - NECESSITA - TERZO ACQUIRENTE DELL'APPARTAMENTO - OPPONIBILITA DEI LIMITI - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO NELL'ATTO DI ACQUISTO.*
Il condominio che invoca in giudizio una clausola del regolamento limitativa del diritto di proprieta esclusiva dei singoli appartamenti nei confronti dell'acquirente di uno degli appartamenti stessi, ha l'Onere di provare che il regolamento era stato approvato dall'unanimita dei condomini. Gli oneri reali nascenti dalle clausole che limitano i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno sulla parte di edificio di loro esclusiva proprieta sono opponibili al successore a titolo particolare di un condomino quando egli abbia accettato le clausole del regolamento (approvato all'unanimita) nell'atto di acquisto del suo appartamento sito nell'edificio condominiale. (Conf 1007'63' 4434'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)