Sez. 2, Sentenza n. 1303 del 23/02/1980 (Rv. 404814 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CLAUSOLE CONTENENTI LIMITAZIONI AL NORMALE CONTENUTO DEI DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI SULLE UNITA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - OPPONIBILITA AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CLAUSOLE CONTENENTI LIMITAZIONI AL NORMALE CONTENUTO DEI DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI SULLE UNITA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - OPPONIBILITA AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - CONDIZIONI.*
L'opponibilita ai successivi acquirenti delle clausole di regolamenti di condominio che impongano limitazioni al normale contenuto dei diritti dei condomini sulle unita immobiliari di proprieta esclusiva deriva o dall'avvenuta trascrizione di dette clausole oppure dalla accettazione delle stesse nei singoli Atti di acquisto, nel qual caso, ove il regolamento sia richiamato con precisione ed espressamente accettato, non occorre nemmeno una specifica descrizione del contenuto della limitazione, trattandosi generalmente di vincoli relativi a tutte le unita che compongono l'edificio condominiale. (nella specie, trattavasi di clausola vietante l'adibizione degli appartamenti ad attivita di pensione o di albergo). (V 4927/77, mass n 388536; (V 621/77, mass n 384182; (V 1856/73, mass n 364877; (V 2024/63, mass n 263130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)